IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni, concernente la  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione  della  disciplina  in
materia  di  pubblico  impiego  ed  in  particolare  l'art.  28,  che
disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente; 
  Considerata la necessita' di disciplinare le modalita'  di  accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie  e  negli
enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca e sperimentazione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la  funzione  pubblica,
incaricato all'esercizio, tra  l'altro,  delle  funzioni  relative  a
tutta la materia che  riguarda  la  pubblica  amministrazione  ed  il
pubblico impiego; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla  qualifica  di
dirigente nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, comprese le universita' ed istituzioni equiparate  e  negli
enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca e sperimentazione. Resta  fermo,  per  le  universita'  e  le
istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art.  3,  comma  3,  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni. 
  2. Restano ferme, ai sensi  dell'art.  28,  comma  8,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  le
vigenti  disposizioni  in  materia   di   accesso   alle   qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie,  delle  Forze
di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                      - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione 
                dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
           revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, 
            a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
          Si trascrive il testo del relativo art. 28, come sostituito 
          dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: 
                  Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. 
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni 
                  statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le 
                 istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non 
               economici, ad eccezione del personale con qualifica di 
            ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti 
              di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso, per 
             esami, indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per 
              corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola 
             superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle 
                  qualifiche dirigenziali relative a professionalita' 
                tecniche avviene esclusivamente tramite concorso, per 
          esami, indetto dalle singole amministrazioni. 
                  2. Al concorso, per esami, possono essere ammessi i 
            dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 
                 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in 
           possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed 
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano 
              compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella 
           qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del 
          diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti 
                in possesso della qualifica di dirigente in strutture 
          pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo 
          di studio. 
                 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono 
              essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti 
            disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e 
             il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di 
             eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti 
            di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a 
          quarantacinque anni. 
             4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito, 
               previo superamento di esame-concorso intermedio, da un 
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o 
           private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati 
            in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, 
            di una percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai 
           sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti 
          ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a 
          concorso. 
                         5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di 
             applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico 
           della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli 
            oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti 
          ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni 
                   non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola 
          superiore. 
             6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
          sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: 
                        a) le percentuali, sul complesso dei posti di 
            dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, 
                      in misura non inferiore al trenta per cento, al 
          corso-concorso; 
                 b) la percentuale di posti da riservare al personale 
                di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per 
          esame; 
                   c) i criteri per la composizione e la nomina delle 
          commissioni esaminatrici; 
                d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; 
               e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i 
            partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di 
          rimborso di cui al comma 5. 
                   7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano 
             annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
             Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti 
                        disponibili riservati alla selezione mediante 
          corso-concorso. 
               8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di 
                  accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere 
             diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle 
          Forze armate e dei vigili del fuoco. 
                  9. Nella prima applicazione del presente decreto e, 
            comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata 
           in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente 
               conferibili mediante il concorso, per esami, di cui al 
              comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di 
          servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. 
               Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in 
                  possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex 
             carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, 
            ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche 
              corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di 
            nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o 
          qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri 
          per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la 
                   valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione 
               preferenziale dei titoli di servizio del personale che 
                appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli 
                    articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della 
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 
                 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del 
          Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel 
             comma 4 dell'art. 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis 
          del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19". 
                      - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
              Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato 
                dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il 
          seguente: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente 
             della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
           pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
              decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
                  quelli relativi a materie riservate alla competenza 
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
            amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
                 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
                Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la 
            disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta 
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi 
            della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' 
             regolamentare del Governo, determinano le norme generali 
           regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
              norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle 
          norme regolamentari. 
                  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge 
              espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, 
           per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
            adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
             dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
            dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
                  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti 
              ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere 
                  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
               registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
          Gazzetta Ufficiale". 
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato D.Lgs.  n.
          29/1993  e' il seguente: "3. Le amministrazioni pubbliche i
          cui  organi   di   vertice   non   siano   direttamente   o
          indirettamente   espressione  di  rappresentanza  politica,
          adeguano i loro ordinamenti al principio della  distinzione
          tra   indirizzo   e  controllo,  da  un  lato,  e  gestione
          dall'altro.  Nell'ambito della mobilita'  della  dirigenza,
          nelle   universita'   e   negli   istituti   di  istruzione
          universitaria l'incarico  di  direttore  amministrativo  e'
          attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra
          sede   universitaria,   ovvero   di  altra  amministrazione
          pubblica,  previo  nulla   osta   dell'amministrazione   di
          appartenenza.    L'incarico  e'  a tempo determinato e puo'
          essere  rinnovato.   Gli   statuti   dei   singoli   atenei
          determinano  le  modalita' per lo svolgimento dei concorsi,
          per l'accesso  alle  qualifiche  dirigenziali,  da  attuare
          anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
             -  Per  il  testo  del comma 8 dell'art. 28 del medesimo
          D.Lgs.  n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.