IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente; Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la funzione pubblica, incaricato all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le universita' ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le universita' e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 28, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni. 2. Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso. 5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5. 7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco. 9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'art. 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1: - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - Per il testo del comma 8 dell'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.